AsSENZA
PeR ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO NAZIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE
La
necessità di poter fronteggiare i casi di calamità hanno convinto il legislatore a prevedere l’impiego di cittadini
che, sul piano volontaristico, intendano concorrere all’opera di previsione,
prevenzione e soccorso.
Il
volontario una volta inserito nell’organizzazione di protezione civile è tenuto
a partecipare alle attività addestrative, pertanto l’interessato ha il
diritto-dovere di assentarsi dal posto di lavoro.
Il trattamento
economico e previdenziale viene mantenuto per
tutta la durata delle assenze.
Il
datore di lavoro è tenuto a conservare il posto al dipendente per u massimo di
90 giorni l’anno in caso di effettivo impiego e per u massimo di 30 giorni i
caso di attività di simulazione di emergenza.
Viene
quindi mantenuto il diritto alle ferie, congedi, permessi, aspettative, oltre
alla progressione giuridica nella carriera.
Quando
l’organizzazione richiede l’intervento all’interessato, questi presenta
apposita istanza al proprio ufficio allegando la richiesta dell’organizzazione.
Al
rientro dovrà presentare una attestazione dell’Autorità di Protezione civile
concernete l’avvenuta prestazione.